d della Convenzione di New York il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera deve essere negato. b) Per l’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato” (Siehr, op.cit., m. 25 ad art. 194). c) Nelle scritture private di cui ai doc.