Avendo il terzo arbitro accettato l’incarico il 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere il 12 agosto 1993, mentre il lodo è stato pronunciato il 22 dicembre 1993”. Per gli “art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza arbitrale pronunciata dopo la scadenza del termine”. Pertanto in conformità dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera deve essere negato. b) Per l’art. V cpv.