Siffatta manchevolezza, a differenza di quanto preteso dalla reclamante, non rappresenta comunque un motivo di nullità del lodo arbitrale, che per il principio dell’indivisibilità potrebbe invalidare l’intero pronunciato. 5.a) L’appellante argomenta che “il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro accettato l’incarico il 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere il 12 agosto 1993, mentre il lodo è stato pronunciato il 22 dicembre 1993”.