Il lodo arbitrale non è dunque divenuto titolo esecutivo ex art V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York per gli onorari e le spese del tribunale arbitrale: per l’importo di Fr. 60’480.-- (corrispondenti a Lire 70’000’000) va pertanto mantenuta l’opposizione interposta dall’escussa al noto PE. Siffatta manchevolezza, a differenza di quanto preteso dalla reclamante, non rappresenta comunque un motivo di nullità del lodo arbitrale, che per il principio dell’indivisibilità potrebbe invalidare l’intero pronunciato. 5.a)