Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti”. c) Nel caso di specie, producendo lo scritto raccomandato 23 febbraio 1994 (doc. 5), l’appellante ha dimostrato di non aver accettato la liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri. Il lodo arbitrale non è dunque divenuto titolo esecutivo ex art V cpv.