“Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura non sarebbe comunque esecutivo”. b) Per l’art 814 CPCI “gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, salvo il caso che vi abbiano rinunciato al momento dell’accettazione o con atto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano.