Esso è infatti divenuto vincolante il 22 dicembre 1993, quando i tre arbitri lo hanno sottoscritto, essendo il deposito del lodo presso il pretore necessario solo nell’ipotesi esso voglia essere eseguito in Italia. 4.a) Per __________ “il lodo in questione non sarebbe comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui all’art. 825 CPCI”, atteso che in concreto, sebbene la convenuta e le altri parti alla sentenza arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e del segretario, non vi è stato ricorso al tribunale competente ex art. 814 CPCI.