3 CPCI il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. “La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale (...) nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo (...) il pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza“ (art. 825 cpv. 2, 3, 4 e 5 CPCI). Come rettamente evidenziato dalla giudice di prime cure, il lodo arbitrale di cui al doc.