b) Per l’art. V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale è stata emessa la sentenza” (Siehr, op.cit., m. 26 s. ad art. 194). c) Per l’art. 823 n. 6 cpv. 3 CPCI il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.