Per l’art. 85 CPCI “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. La ratio della norma, che sancisce l’inefficacia, nei confronti dell’altra parte, della revoca e della rinuncia della procura fino alla designazione di un nuovo difensore, va ricercata nell’esigenza di evitare una vacatio di ius postulandi, che potrebbe danneggiare la parte del cui patrocinio si tratta, ma soprattutto l’altra parte (cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 1988, n. 1 ad art. 85, p. 153).