d’esecuzione, oppure semplicemente sulla legislazione nazionale del paese suindicato” (FF 1964 II 1755; DTF 101 Ib 193 s.). In assenza di motivi contrari non vi è ragione di credere che Italia e Svizzera abbiano voluto privarsi, nelle relazioni bilaterali, dei vantaggi accordati dalla Convenzione di New York nelle relazioni con tutti gli altri Stati che vi hanno aderito (cfr. DTF 101 Ib 194 per similari rapporti tra Svizzera e Francia). Si può quindi presumere che Italia e Svizzera abbiano voluto, anche nelle relazioni bilaterali tra i due paesi, l’applicazione delle condizioni più favorevoli della Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.