La Convenzione di New York, che è stata conclusa per facilitare il riconoscimento e l’esecuzione internazionale di sentenze arbitrali (DTF 110 Ib 193), è posteriore (di venticinque anni) alla Convenzione italo-svizzera. Nel suo messaggio all’assemblea federale del 18 settembre 1964, concernente l’approvazione della Convenzione di New York, il Consiglio federale ha espresso l’opinione che “la parte che invoca il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza arbitrale fruirà dunque, come nel sistema della convenzione di Ginevra (art. 5), del diritto di opzione, nel senso che essa potrà fondarsi sulla nuova convenzione o, se lo crede più favorevole, su altri accordi vincolanti il paese