, m. 13 ad art. 194). d) L’art. VII n. 1 della Convenzione di New York regola i rapporti della Convenzione con altri accordi multilaterali o bilaterali nel senso che le sue disposizioni “non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”. La Convenzione di New York, che è stata conclusa per facilitare il riconoscimento e l’esecuzione internazionale di sentenze arbitrali (DTF 110 Ib 193), è posteriore (di venticinque anni) alla Convenzione italo-svizzera.