una traduzione dei documenti indicati sopra, certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare di uno dei due Stati, salvo dispensa da quest’obbligo da parte dell’autorità competente”. L’art. IV n. 1 della Convenzione di New York prevede invece che il richiedente, per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza, deve produrre: “a. l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità; b. l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità”.(Siehr, op.cit., m. 13 ad art. 194).