L’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, applicabile anche alle sentenze arbitrali per il rinvio dell’art. 7 cpv. 1, esige, affinché una decisione arbitrale emanata in uno dei due Stati sia dichiarata esecutiva nell’altro, che la parte che invoca siffatta decisione produca: “1. una copia della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità; 2. i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch’essa è esecutoria; 3. l’originale o una copia certificata conforme alla citazione della parte contumace;