c) L’Italia e la Svizzera sono legati sia dalla Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541, in seguito Convenzione italo-svizzera) che dalla Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere conchiusa a New York il 10 giugno 1958 (in seguito: Convenzione di New York), che contengono entrambe disposizioni circa l’esecuzione in uno Stato delle sentenze arbitrali emesse nell’altro Stato. L’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, applicabile anche alle sentenze arbitrali per il rinvio dell’art. 7 cpv.