b) L’escusso assevera che per ”l’art. VII della Convenzione di New York le disposizioni della stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”. Tra la Svizzera e l’Italia sarebbe perciò ancora in vigore la convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.