Per il resto l’appellante ribadisce le argomentazioni ed eccezioni già addotte in prima sede. G. Con osservazioni 10 gennaio 1995 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame contestandone partitamente le singole censure. L’appellata si è opposta alla domanda di assunzione di nuove prove. Considerato in diritto: 1.a) E’ compito del giudice del rigetto stabilire se una decisione giudiziaria relativa al pagamento in denaro debba essere eseguita in Svizzera in virtù di una convenzione internazionale (cfr. CEF 16 novembre 1987 in re M./M., 11 luglio 1988 in re T.M. A. LTD/G.I. SA, DTF 105 Ib 37, 101 Ia 522, 98 Ia 532 cons. 1). L’art. 81 cpv.