La “determinazione del danno in via equitativa nell’arbitrato secondo diritto (art. 42 CO) o il richiamo di fatti assolutamente non accertati dal lodo, la cui pertinenza dovrebbe sovrapporsi al giudizio da eseguire” non ledono i principi fondamentali del diritto. Inoltre “la pretesa mora dell’attrice doveva essere documentata nel procedimento arbitrale”.