Per la Pretore “il preteso difetto di arbitrabilità nel diritto italiano non regge, a prescindere dall’incondizionata sottomissione della convenuta nella procedura arbitrale, perché il contratto insorto fra l’istante e la convenuta, entrambe persone giuridiche, non può essere assimilato ad un rapporto lavorativo”. La “determinazione del danno in via equitativa nell’arbitrato secondo diritto (art. 42 CO) o il richiamo di fatti assolutamente non accertati dal lodo, la cui pertinenza dovrebbe sovrapporsi al giudizio da eseguire” non ledono i principi fondamentali del diritto.