Anche il diritto di essere sentito non sarebbe stato violato perché “dopo la rinuncia del suo patrocinatore (...) la convenuta poteva sostituirlo e poteva avanzare la critica corrispondente ancora nell’ambito della procedura”. Per la Pretore “il preteso difetto di arbitrabilità nel diritto italiano non regge, a prescindere dall’incondizionata sottomissione della convenuta nella procedura arbitrale, perché il contratto insorto fra l’istante e la convenuta, entrambe persone giuridiche, non può essere assimilato ad un rapporto lavorativo”.