“Nemmeno la pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 820 CPCI per pronunciare il lodo è rilevante siccome, anche fatta astrazione del calcolo effettivo di questo termine, l’art. 821 CPCI impone alla parte che intende valersene una formale notifica dell’eccezione alle parti e agli arbitri”. Anche il diritto di essere sentito non sarebbe stato violato perché “dopo la rinuncia del suo patrocinatore (...) la convenuta poteva sostituirlo e poteva avanzare la critica corrispondente ancora nell’ambito della procedura”.