A mente della giudice di prime cure “la Convenzione di New York non esige all’art. IV, come requisito di validità, il deposito del lodo nel paese dove è stato pronunciato, incombendo alla convenuta la prova che esso non vincola le parti”. “Nemmeno la pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 820 CPCI per pronunciare il lodo è rilevante siccome, anche fatta astrazione del calcolo effettivo di questo termine, l’art. 821 CPCI impone alla parte che intende valersene una formale notifica dell’eccezione alle parti e agli arbitri”.