E. Con sentenza 14/15 dicembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia non é applicabile al riconoscimento del lodo, per i motivi indicati in DTF 110 Ib 1991 ss., siccome i Paesi sottoscrittori non hanno manifestato, al momento di firmare la Convenzione di New York, la volontà di applicare alle loro relazioni le precedenti norme del trattato bilaterale”. A mente della giudice di prime cure “la Convenzione di New York non esige all’art. IV, come requisito di validità, il deposito del lodo nel paese dove è stato pronunciato, incombendo alla convenuta la prova che esso non vincola le parti”.