La controparte ignora inoltre che nell’arbitrato rituale, secondo il diritto processuale italiano, trovano applicazione i termini di sospensione feriale decorrenti dal 1/8 al 15/9 e, come tali, cumulabili nella determinazione del termine assegnato al collegio (Legge 7/10/1969 n. 742) (...) la proroga disposta dagli arbitri ex art. 820 CPCI compete agli stessi qualora debbano essere assunti dei mezzi di prova, come in effetti è avvenuto: tale proroga si aggiunge quindi a quella autorizzata dalle parti”;