- “l’eccezione sollevata da controparte avrebbe senso solo nel caso di lodo da eseguire in Italia. Infatti, lo stesso art. 825 2. comma CPCI, prescrive l’obbligo del deposito del lodo solo per quella “parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica”; - “la eccepita esorbitabile liquidazione delle spese e onorari effettuata dagli arbitri non è motivo di nullità del lodo ex art. 829 CPCI”; - “il lodo è stato emesso nei termini convenuti tra le parti.