non è l’esecutività del lodo nel paese in cui è stato reso, bensì soltanto la sua obbligatorietà per le parti. Ai sensi dell’art. III della Convenzione il lodo sarà riconosciuto “binding” da ciascun Stato contraente e ne sarà data esecuzione in conformità alla norma dello Stato ove il lodo andrà eseguito. L’obbligatorietà del lodo straniero reso in un arbitrato internazionale si dovrà accertare ai sensi della normativa processuale del luogo in cui il lodo è stato reso (...) a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 823 il lodo acquista efficacia giuridica vincolante per effetto dell’ultima sottoscrizione ed indipendentemente dall’omologazione pretorile”;