Essendo le disposizioni della Convenzione più favorevoli al riconoscimento della sentenza, soltanto esse si applicano, mentre quelle più severe della Convenzione italo-svizzera restano di nessun rilievo”; - “l’onere di provare che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria incombe alla parte convenuta”; - la tesi dell’escussa secondo cui l’art. 825 CPCI prevede “l’obbligatorietà del deposito del lodo presso la cancelleria del luogo in cui è stato deliberato”, è errata; - “determinante non è l’esecutività del lodo nel paese in cui è stato reso, bensì soltanto la sua obbligatorietà per le parti.