- nella misura in cui l’art. 5 della Convenzione italo-svizzera prevede che l’istante avrebbe dovuto produrre i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, che essa è esecutoria, “si pone in contrasto con le disposizioni della Convenzione di New York, che all’art. IV prevede unicamente l’obbligo di produrre copia autentica della sentenza e del compromesso arbitrale. Essendo le disposizioni della Convenzione più favorevoli al riconoscimento della sentenza, soltanto esse si applicano, mentre quelle più severe della Convenzione italo-svizzera restano di nessun rilievo”;