Per il diritto federale addirittura è possibile addurre fatti e prove ancora davanti al Tribunale federale”. D. In replica l’istante ha argomentato che: - “in caso di concorso fra disposizioni della Convenzione di New York e disposizioni di un preesistente trattato multi- o bilaterale, il Tribunale federale ha ritenuto che si debbano applicare le disposizioni più favorevoli al riconoscimento: in concreto le disposizioni della Convenzione pongono per il riconoscimento minori esigenze formali rispetto alla Convenzione italo-svizzera del 1933”; -