Per il che, le clausole compromissorie delle convenzioni in questione sono nulle, secondo la citata legge italiana, in quanto sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”; - “quand’anche il lodo in discussione fosse per denegata ipotesi obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe comunque contraria all’ordine pubblico svizzero”; - “innanzitutto per i motivi formali già rilevati in precedenza che, se non trovassero applicazione per effetto della Convenzione di New York, costituirebbero grave violazione del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e di partecipare all’assunzione delle prove”;