Vero è infatti che oggetto del contratto è la creazione di collezioni uomo-donna, vendute dalla __________, che tuttavia godeva dell’apporto stilistico esclusivo dei signori __________ e __________, i quali presso la __________ “avrebbero creato” i disegni relativi alle collezioni succitate. Per il che, le clausole compromissorie delle convenzioni in questione sono nulle, secondo la citata legge italiana, in quanto sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”; - “quand’anche il lodo in discussione fosse per denegata ipotesi obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe comunque contraria all’ordine pubblico svizzero”;