- “le procedure previste in particolare all’art. 409 sono quelle controversie in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione”; - “tale difetto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, può essere fatto valere in sede d’impugnazione, ancorché non sia stato dedotto nel giudizio arbitrale e comporta la nullità della sentenza medesima”;