Il provvedimento di data 20 luglio 1993 con cui il collegio arbitrale prorogava di ulteriori 3 mesi il termine per la pronuncia del lodo, sino al 27 dicembre 1993, è da considerare nullo”; - “dal giudizio arbitrale risulta che il procuratore della __________ e dei signori __________ e __________ comunicò in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo. Ciononostante il Tribunale arbitrale procedeva all’assunzione delle prove e all’interrogatorio dei testi all’udienza del 10 settembre 1993, senza la presenza del difensore della convenuta.