- ”per gli art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza arbitrale”; - “infatti a tenore dell’art. 820 CPCI, il termine di 3 mesi può essere prorogato “una sola volta e per non più di 90 giorni”. Il provvedimento di data 20 luglio 1993 con cui il collegio arbitrale prorogava di ulteriori 3 mesi il termine per la pronuncia del lodo, sino al 27 dicembre 1993, è da considerare nullo”; - “dal giudizio arbitrale risulta che il procuratore della __________ e dei signori __________ e __________ comunicò in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo.