d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato qualora la costituzione del Tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è conforme alla convenzione delle parti, oppure, in mancanza di una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato”; - “il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro accettato l’incarico in data 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere in data 12 agosto 1993”;