Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura, non sarebbe comunque esecutivo; - “a tenore dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato qualora la costituzione del Tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è conforme alla convenzione delle parti, oppure, in mancanza di una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato”; - “il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni.