Infatti, a tenore dell’art. 814 CPCI (...) “quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile, dal Presidente del Tribunale indicato nell’art. 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti. Nel presente caso, la convenuta e le altri parti alla sentenza arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e del segretario.