- “ a tenore dell’art. 825 CPCI, il lodo arbitrale diviene sentenza soltanto dopo il deposito presso la Cancelleria della Pretura territorialmente competente e solo dopo il decreto del Pretore che dichiara il lodo esecutivo. Atti che qui non sono stati prodotti e che impediscono a questo Giudice di riconoscere come cresciuto in giudicato il lodo impugnato”; - “a questa conclusione si giunge anche interpretando rettamente la Convenzione di New York e meglio il suo art. III, secondo cui ciascuno stato contraente riconoscerà l’autorità di una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio dove la sentenza è invocata”;