- “a tenore dell’art. VII della Convenzione di New York, le disposizioni della stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”; - “tra la Svizzera e l’Italia è perciò ancora in vigore la Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze”; - “l’art. 7 di tale Convenzione sottopone le sentenze arbitrali alle medesime condizioni di quelle poste al riconoscimento delle sentenze giudiziarie”;