1’000.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 22 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 10 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 27 dicembre 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto A. Con PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 136’615.40 più interessi al 10 % dal 13.11.92. 2) Fr. 86’110.70 più interessi al 10 % dal 22.12.93”.