{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa riserva dell’ordine pubblico svizzero ha portata più limitata in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze arbitrali estere per raffronto all’applicazione che il giudice svizzero del merito è legittimato ad attuare: ne consegue che il giudice del rigetto non può rifiutare l’esecuzione nel caso in cui reputi che il diritto estero è stato applicato dal giudice estero in modo diverso da come avrebbe operato il giudice svizzero (che avrebbe anche potuto non applicare il diritto estero a motivo dell’incompatibilità di tale normativa per ragioni di ordine pubblico svizzero con il nostro ordinamento giuridico, cfr. DTF 101 Ia 526 e 98 Ia 533 consid. 3 con riferimenti ivi). Dal profilo formale va rilevato che un vizio di procedura in sede arbitrale estera non determina il rifiuto dell’exequatur anche se la stessa carenza avrebbe occasionato l’annullamento del lodo svizzero (ovviamente riservato il caso di violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, tale da urtare in termini insopportabili il nostro sentimento del diritto, cfr. DTF 101 Ia 526, 96 I 391, 87 I 193 e rif. ivi).\nPiù la convenzione internazionale enumera nei particolari i presupposti formali per l’exequatur (come è il caso per la Convenzione di New York), meno torna applicabile la riserva dell’ordine pubblico svizzero: per dirla con il Tribunale federale in DTF 101 Ia 526 e rif. ivi, “cette réserve ne doit pas permettre d’exclure, par des voies détournées, l’application des conventions internationales signées par la Suisse et qui font partie du droit suisse, donc d’exclure finalement l’application du droit suisse; elle ne doit pas aboutir en dernière analyse à une violation du traité, dont le but est justement de reconnâitre l’existence de systèmes juridiques différents et de les coordonner”, considerazioni che hanno poi portato alla conclusione che la decisione arbitrale __________, non motivata, non contrasta con l’ordine pubblico svizzero.\nc) La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito non trova protezione nemmeno sulla base di una verifica d’ufficio dell’ossequio dell’ordine pubblico svizzero ex art. V cpv. 2 lett. b Convenzione, che manifestamente non è violato, per le stesse motivazioni cui si è detto sub 2 c).\nOltre a questa censura formale, __________ avversa il pronunciato arbitrale per considerazioni di merito fondate su una diversa valutazione delle tavole processuali nell’azione per risarcimento danni ex inadempimento contrattuale, su un’asserita violazione delle disposizioni attinenti alla ripartizione delle spese processuali e delle indennità in base alla soccombenza e su una presunta violazione del compromesso per aver gli arbitri pronunciato secondo equità e non secondo diritto. Essa non indica tuttavia le norme e i principi fondamentali dell’ordine giuridico svizzero che, a suo giudizio, sarebbero stati violati in modo intollerabile per il nostro sentimento del diritto. Sviluppando siffatte argomentazioni l’appellante neglige che un lodo estero non è contrario all’ordine pubblico svizzero solo perché denota ipotetici errori (Geisinger/Renold, Arbitrage international, ordre public et reconnaissance en Suisse face au droit et aux jugements étrangers, Friburgo 1988, p. 102 ss.) o perché viola norme nazionali di diritto cogente (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 323 e rif. ivi). L’appellante disattende altresì che scopo della convenzione è quello di riconoscere e coordinare sistemi giuridici differenti (DTF 101 Ia 525 consid. 4 a). Ne consegue che le argomentazioni dell’appellante sono ben lungi dal concretizzare la violazione dell’ordine pubblico svizzero e sono quindi sottratte alla cognizione del giudice del rigetto.\n8.a) __________ ha postulato l’assunzione delle “prove offerte all’udienza dell’11 maggio 1994 e meglio la perizia giuridica, il richiamo dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri, nonché l’audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore competente della Pretura di __________”.\nb) Chiamata a statuire sulla Convenzione di New York, la scrivente Camera verifica liberamente se la sentenza impugnata violi disposizioni della Convenzione, atteso che anche il Tribunale federale esamina liberamente le eccezioni sollevate dinanzi all’autorità cantonale (DTF 108 Ib 87 cons. 2a; 101 Ia 524 cons. 1). Ai fini del giudizio le parti possono, in deroga a quanto prescritto dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, valersi di nuove allegazioni tanto in fatto quanto in diritto (DTF 108 Ib 87 cons. 2a; 105 Ib 40 cons. 2). Ciò deve comunque avvenire in linea di principio compatibilmente con le esigenze del rito sommario che vieta qualsiasi prova per testimoni o perizia se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte prodotta al più tardi in sede d’appello. Ne consegue che le prove sopraindicate non possono essere assunte in sede di procedura sommaria di rigetto dell’opposizione.\nc) Pur avverandosi la richiesta di assunzione di nuove prove irricevibile già per i sovraesposti motivi, è opportuno rilevare che la stessa, per le considerazioni espresse sub 3 c), non potrebbe mutare l’esito del gravame, atteso che con il richiamo dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri e con l’audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore della Pretura di __________ vuole dimostrare che il lodo arbitrale non è stato depositato ex art. 825 CPCI presso la cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato e che non vi è un’ordinanza ex 814 CPCI che determini l’ammontare delle spese e dell’onorario del collegio arbitrale.\nPer quanto riguarda la perizia giuridica infine va ricordato che essa non costituisce un mezzo di prova."}