{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6.a) Per __________ vi sarebbe violazione dell’art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New York. Le parti hanno infatti convenuto di adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la legge italiana secondo la quale esse possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione. Le prestazioni oggetto dei contratti di consulenza e collaborazione di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite esclusivamente ed unicamente dai signori __________ e __________ mentre la società __________ aveva la sola funzione di intermediaria economica per cui in concreto si è in presenza di una controversia in materia di lavoro. Le clausole compromissorie in questione sarebbero dunque nulle perché “sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”.\nb) Per l’art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “le parti nella convenzione di cui all’art. II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa”.\nPer l’art. 806 CPCI le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne, per quanto di rilevanza nella fattispecie, quelle previste negli art. 409-441, ossia le controversie di lavoro.\nc) Le scritture private doc. C, D e E sono state sottoscritte da __________, __________ e dai signori __________ e __________. Come si evince dai doc. C sub 16 p. 20, D sub 16 p. 11 s., E sub 15 p. 11 gli stilisti hanno sottoscritto i contratti unicamente a “garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del medesimo da parte della ________”. Le note scritture private non costituiscono pertanto dei contratti di lavoro ex art. 409 ss. CPCI, atteso che come rilevato dalla Pretore lo “speciale rito del lavoro” non trova applicazione quando, come in concreto, l’escussa è una società anonima e “l’attività autonoma del collaboratore assume essa stessa il carattere di attività imprenditoriale” (Cass. civ. sez. lav. del 7 dicembre 1984, n. 6456, citata in Mario Abate/Pietro Dubolino/Francesco Bartolini, Il Codice di Procedura civile, Piacenza 1989, p. 963 s.). Ne consegue che pure siffatta censura non merita accoglimento.\n7.a) __________ sostiene infine che, anche se il lodo in discussione fosse obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe contraria all’ordine pubblico svizzero, segnatamente per le seguenti ragioni:\naa) per i motivi formali rilevati in precedenza che costituirebbero “grave violazione del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e di partecipare all’assunzione delle prove”;\nbb) la domanda di causa della __________ era di Lire 1’047’409’865. A fronte di tale domanda __________ è stata condannata a versare a titolo di risarcimento danni Lire 158’118’700. Risulterebbe pertanto intollerabile accollare la soccombenza totale alla parte __________;\ncc) “la clausola compromissoria attribuiva agli arbitri il potere-dovere di decidere secondo diritto (cfr. doc. C, D e E). Ciononostante il lodo di cui è qui chiesta l’esecuzione stabilisce e calcola il danno patito dalla __________ in via equitativa”;\ndd) “gli arbitri di diritto devono pronunciarsi in conformità della legge, la quale detta norme vincolanti nella ricerca della comune intenzione voluta dalle parti nel contratto. Il lodo impugnato dichiara avvenuta la risoluzione dei contratti” sebbene dalle testimonianze agli atti “si deve dedurre che non esistevano direttive della __________ idonee, in caso di violazione, a determinare la risoluzione del contratto”;\nee) “parte convenuta ha eccepito (...) che la __________ era inadempiente al pagamento dei ratei bimestrali previsti dai contratti. Conseguentemente i convenuti potevano rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, a tenore dell’art. 1460 CCI. Il mancato pagamento dei ratei da parte della __________ autorizzava la sospensione dell’adempimento dei convenuti, ma altresì, costituiva risoluzione del contratto per fatto e colpa della __________, come previsto dai contratti”.\nb) Ex art. V cpv. 2 Convenzione il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera potranno essere negati se l’autorità competente del paese dove sono domandati (in casu: il giudice svizzero del rigetto) riscontra che vi è violazione dell’ordine pubblico svizzero (Siehr, op.cit., m. 29 ad art. 194).\nE’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano l’ordine pubblico svizzero quando contrastano in tutta evidenza con il sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero, tanto disattendendo principi fondamentali sostanziali che formali (DTF 111 Ia 14, 107 Ia 199, 103 Ia 532 e rif. ivi; Alfred Kolz in ZBJV 1987 p. 355; Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 322-324; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 121; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, n. 16-18-18 ad § 302)."}