{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Per l’art. V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale è stata emessa la sentenza” (Siehr, op.cit., m. 26 s. ad art. 194).\nc) Per l’art. 823 n. 6 cpv. 3 CPCI il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. “La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale (...) nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo (...) il pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza“ (art. 825 cpv. 2, 3, 4 e 5 CPCI).\nCome rettamente evidenziato dalla giudice di prime cure, il lodo arbitrale di cui al doc. B è obbligatorio per le parti ai sensi della Convenzione di New York. Esso è infatti divenuto vincolante il 22 dicembre 1993, quando i tre arbitri lo hanno sottoscritto, essendo il deposito del lodo presso il pretore necessario solo nell’ipotesi esso voglia essere eseguito in Italia.\n4.a) Per __________ “il lodo in questione non sarebbe comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui all’art. 825 CPCI”, atteso che in concreto, sebbene la convenuta e le altri parti alla sentenza arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e del segretario, non vi è stato ricorso al tribunale competente ex art. 814 CPCI. “Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura non sarebbe comunque esecutivo”.\nb) Per l’art 814 CPCI “gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, salvo il caso che vi abbiano rinunciato al momento dell’accettazione o con atto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti”.\nc) Nel caso di specie, producendo lo scritto raccomandato 23 febbraio 1994 (doc. 5), l’appellante ha dimostrato di non aver accettato la liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri. Il lodo arbitrale non è dunque divenuto titolo esecutivo ex art V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York per gli onorari e le spese del tribunale arbitrale: per l’importo di Fr. 60’480.-- (corrispondenti a Lire 70’000’000) va pertanto mantenuta l’opposizione interposta dall’escussa al noto PE. Siffatta manchevolezza, a differenza di quanto preteso dalla reclamante, non rappresenta comunque un motivo di nullità del lodo arbitrale, che per il principio dell’indivisibilità potrebbe invalidare l’intero pronunciato.\n5.a) L’appellante argomenta che “il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro accettato l’incarico il 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere il 12 agosto 1993, mentre il lodo è stato pronunciato il 22 dicembre 1993”. Per gli “art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza arbitrale pronunciata dopo la scadenza del termine”. Pertanto in conformità dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera deve essere negato.\nb) Per l’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato” (Siehr, op.cit., m. 25 ad art. 194).\nc) Nelle scritture private di cui ai doc. C, D e E le parti hanno stabilito che il Collegio arbitrale dovrà emettere la sentenza entro novanta giorni dalla data in cui gli arbitri avranno assunto le proprie funzioni. Quale legge regolatrice dei vari contratti le parti hanno scelto la legge italiana.\nPer l’art. 821 CPCI il decorso del termine per la decisione “non può essere fatto valere come causa di nullità della sentenza se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valer la loro decadenza”. Come ben rileva la giudice di prime cure nel caso di specie la censura di nullità del lodo per presunta tardività risulta irrilevante, atteso che l’appellante non ha provato di aver espresso a chi di dovere e nei termini prescritti siffatta volontà."}