{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.a) L’appellante assevera che, malgrado il procuratore della __________ __________ e dei signori __________ e __________ avesse comunicato in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo, “il Tribunale arbitrale ha proceduto all’assunzione delle prove e all’interrogatorio dei testi all’udienza del 10 settembre 1993, senza la presenza del difensore della convenuta”. Il Tribunale arbitrale avrebbe poi comunicato soltanto al difensore rinunciatario copia integrale del verbale di udienza collegiale del 10.9.1993 e della convocazione per l’udienza conclusiva del 18 ottobre 1993. “Poiché il procuratore costituito aveva rinunciato al proprio mandato, la __________ e i signori __________ e __________ non sono più stati convocati e quindi non hanno potuto far valere le proprie conclusioni”.\nb) Per l’art. V cpv. 1 lett. b della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi (Siehr, op.cit., m 21 ss. ad art. 194)\nc) L’8 settembre 1993 il procuratore dell’appellante e dei signori __________ e __________ ha comunicato al segretario del Collegio arbitrale di aver rinunciato al proprio mandato (doc. H1 e doc. B p. 6). Come ben rileva l’appellante, il 10 settembre 1993 il Tribunale arbitrale “dava comunque inizio all’assunzione della prova” e procedeva all’audizione dei testi, malgrado il procuratore dei convenuti, dopo aver confermato la rinuncia al mandato difensivo avesse lasciato, “la riunione senza che altro difensore dei convenuti lo sostituisse” (doc. B p. 6). Il tribunale arbitrale ha in seguito comunicato al procuratore rinunciatario tutti i successivi atti del processo (ossia il verbale d’udienza collegiale del 10 settembre 1993, l’ordinanza 30 settembre 1993 con la quale “il Collegio arbitrale ha differito il termine per il deposito di un’eventuale memoria sino all’8.10.1993 e ha rifissato l’udienza di precisazione delle conclusioni per il 18.10.1993”, la memoria conclusiva della procedente, il verbale dell’udienza del 18 ottobre 1993; doc. B p. 6-7, H2, H4, H5, H7) con l’invito a rendere edotti dei relativi contenuti i convenuti medesimi. L’appellante era dunque al corrente - o comunque doveva esserlo per la finzione ex art. 85 CPCI - della procedura arbitrale in corso e malgrado i ripetuti inviti del collegio arbitrale non ha provveduto a nominare un nuovo procuratore dopo la rinuncia del dott. __________. L’allegazione dell’escussa risulta pertanto pretestuosa, siccome smentita dalla documentazione agli atti: __________, se voleva essere efficacemente rappresentata, doveva infatti adempiere all’onere di immediata sostituzione del proprio difensore. Per l’art. 85 CPCI “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. La ratio della norma, che sancisce l’inefficacia, nei confronti dell’altra parte, della revoca e della rinuncia della procura fino alla designazione di un nuovo difensore, va ricercata nell’esigenza di evitare una vacatio di ius postulandi, che potrebbe danneggiare la parte del cui patrocinio si tratta, ma soprattutto l’altra parte (cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 1988, n. 1 ad art. 85, p. 153). Siffatto principio opera nei confronti di tutti i soggetti e di tutte le vicende del processo obiettivamente considerato (cfr. loc.cit., n. 2 ad art. 85): non si ha nullità della sentenza, qualora non sia avvenuta la costituzione di un nuovo procuratore al posto di quello rinunciatario o revocato (cfr. loc.cit., n. 5 ad art. 85). Irrilevante dal profilo processuale (ossia nel rapporto esterno) è il fatto che la revoca e la rinuncia abbiano invece effetto immediato, come qualsiasi dichiarazione recettizia, nei rapporti interni tra parte e difensore, trovando qui applicazione la disciplina del mandato (cfr. loc.cit., n. 8 ad art. 85).\nVa qui evidenziato che la Convenzione di New York ha lo scopo di facilitare la soluzione del contenzioso inter partes nelle forme arbitrali, avuto riguardo alle esigenze del commercio internazionale (cfr. DTF 110 II 59 consid. bb) che impongono di prescindere dal coacervo di formalismi che sogliono caratterizzare le procedure civili nazionali a condizione però che le parti sappiano che è in corso una procedura arbitrale e che è loro noto a chi devono rivolgersi per la tutela dei propri diritti (cfr. Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 324: “Auch ungehörige Vorladung kann durchaus ausreichen”; Max Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1951, p. 149-150; Max Guldener, Supplement, Zurigo 1959, p. da 29 a 31).\nNe consegue che in concreto non vi è stata violazione del diritto di essere sentito nel senso inteso dalla Convenzione.\n3.a) __________ rileva che in concreto vi sarebbe violazione dell’art. V della Convenzione di New York perché “secondo il codice di rito italiano, il quale solo, in virtù della Convenzione di New York, potrà determinare l’obbligatorietà o meno per le parti di cui al presente giudizio, il lodo arbitrale emanato in giudizio rituale deve essere obbligatoriamente depositato presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui è stato deliberato, senza di che non acquisisce efficacia di sentenza (art. 825 cpv. 2 e cpv. 5 CPCI)”."}