{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1.a) E’ compito del giudice del rigetto stabilire se una decisione giudiziaria relativa al pagamento in denaro debba essere eseguita in Svizzera in virtù di una convenzione internazionale (cfr. CEF 16 novembre 1987 in re M./M., 11 luglio 1988 in re T.M. A. LTD/G.I. SA, DTF 105 Ib 37, 101 Ia 522, 98 Ia 532 cons. 1).\nL’art. 81 cpv. 3 LEF dispone espressamente che, ove la sentenza sia stata pronunciata in uno Stato estero col quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l’opponente può invocare le eccezioni riservate nel trattato (cfr. DTF 115 III 31, 105 Ib 43, 101 Ia 522-523 cons. 1a; Robert Hauser, Zur Vollstreckung ausländischer Leistungsurteile in der Schweiz, Festschrift Max Keller, Zurigo 1989, p. 599-600).\nEx art. 194 LDIP il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri, ossia di lodi emessi da un Tribunale arbitrale con sede all’estero (Siehr, IPRG Kommentar, Zuirgo 1993, m. 7 ad art. 194) sono regolati dalla Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0.277.12) cui hanno aderito sia l’Italia che la Svizzera.\nb) L’escusso assevera che per ”l’art. VII della Convenzione di New York le disposizioni della stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”. Tra la Svizzera e l’Italia sarebbe perciò ancora in vigore la convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.\nc) L’Italia e la Svizzera sono legati sia dalla Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541, in seguito Convenzione italo-svizzera) che dalla Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere conchiusa a New York il 10 giugno 1958 (in seguito: Convenzione di New York), che contengono entrambe disposizioni circa l’esecuzione in uno Stato delle sentenze arbitrali emesse nell’altro Stato.\nL’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, applicabile anche alle sentenze arbitrali per il rinvio dell’art. 7 cpv. 1, esige, affinché una decisione arbitrale emanata in uno dei due Stati sia dichiarata esecutiva nell’altro, che la parte che invoca siffatta decisione produca:\n“1. una copia della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità;\n2. i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch’essa è esecutoria;\n3. l’originale o una copia certificata conforme alla citazione della parte contumace;\n4. una traduzione dei documenti indicati sopra, certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare di uno dei due Stati, salvo dispensa da quest’obbligo da parte dell’autorità competente”.\nL’art. IV n. 1 della Convenzione di New York prevede invece che il richiedente, per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza, deve produrre:\n“a. l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità;\nb. l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità”.(Siehr, op.cit., m. 13 ad art. 194).\nd) L’art. VII n. 1 della Convenzione di New York regola i rapporti della Convenzione con altri accordi multilaterali o bilaterali nel senso che le sue disposizioni “non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”.\nLa Convenzione di New York, che è stata conclusa per facilitare il riconoscimento e l’esecuzione internazionale di sentenze arbitrali (DTF 110 Ib 193), è posteriore (di venticinque anni) alla Convenzione italo-svizzera. Nel suo messaggio all’assemblea federale del 18 settembre 1964, concernente l’approvazione della Convenzione di New York, il Consiglio federale ha espresso l’opinione che “la parte che invoca il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza arbitrale fruirà dunque, come nel sistema della convenzione di Ginevra (art. 5), del diritto di opzione, nel senso che essa potrà fondarsi sulla nuova convenzione o, se lo crede più favorevole, su altri accordi vincolanti il paese d’esecuzione, oppure semplicemente sulla legislazione nazionale del paese suindicato” (FF 1964 II 1755; DTF 101 Ib 193 s.). In assenza di motivi contrari non vi è ragione di credere che Italia e Svizzera abbiano voluto privarsi, nelle relazioni bilaterali, dei vantaggi accordati dalla Convenzione di New York nelle relazioni con tutti gli altri Stati che vi hanno aderito (cfr. DTF 101 Ib 194 per similari rapporti tra Svizzera e Francia). Si può quindi presumere che Italia e Svizzera abbiano voluto, anche nelle relazioni bilaterali tra i due paesi, l’applicazione delle condizioni più favorevoli della Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.\nIn caso di concorso tra disposizioni della Convenzione italo-svizzera e della Convenzione di New-York, la parte che chiede l’esecuzione della sentenza arbitrale può fondarsi sulla disposizione che le è più favorevole (DTF 110 Ib 191): in concreto __________ ha optato per l’applicazione della Convenzione di New York, che risulta pertanto essere determinante."}