{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- “inoltre secondo l’art. 821 CPCI il decorso del termine indicato nell’articolo precedente (n.d.r. 90 giorni) non può essere fatto valere come causa di nullità della sentenza se la parte, prima della delibazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”;\n- “l’art. 85 CPCI prevede che la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”;\n- “la parte, ai sensi dell’art. 85 CPC, ha l’onere di immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca o rinuncia del medesimo”;\n- “se il procuratore rifiuta di ricevere la copia dell’atto, dichiarando che la parte non risulta più domiciliata presso il suo studio, la notifica si ha come avvenuta, non avendo effetto nei rapporti dell’altra parte la revoca e la rinuncia alla procura finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”;\n- “come ben risulta dai doc. H3 e H6, le parti convenute nell’arbitrato erano state opportunamente avvisate del seguito e invitate a munirsi di un nuovo patrocinatore. L’eccezione è quindi temeraria”;\n- “i contratti oggetto di giudizio sono stati stipulati tra __________, __________ e i signori __________ e __________. Questi ultimi, ai sensi della clausola “solidarietà” contenuta in ciascun contratto come norma di chiusura, specifica e chiarisce che “Gli stilisti sottoscrivono il presente contratto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del medesimo da parte della __________ nei confronti della __________ di tutte le obbligazioni assunte dalla stessa __________ ”;\n- “nessun rapporto di lavoro subordinato è sorto tra __________ e i signori __________ e __________ per effetto dei contratti de quibus”;\n- “l’eccezione di nullità del lodo per eccesso di potere degli arbitri, per avere questi giudicato in via equitativa anziché in diritto, è errata” , perché “le domande attoree contenute nell’atto del 18.10.1993, contengono in via subordinata la richiesta di applicazione dell’art. 1226 CCI nel caso in cui gli arbitri non avessero ritenuto sufficientemente provati i danni lamentati dall’attrice”.\nE. Con sentenza 14/15 dicembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia non é applicabile al riconoscimento del lodo, per i motivi indicati in DTF 110 Ib 1991 ss., siccome i Paesi sottoscrittori non hanno manifestato, al momento di firmare la Convenzione di New York, la volontà di applicare alle loro relazioni le precedenti norme del trattato bilaterale”.\nA mente della giudice di prime cure “la Convenzione di New York non esige all’art. IV, come requisito di validità, il deposito del lodo nel paese dove è stato pronunciato, incombendo alla convenuta la prova che esso non vincola le parti”.\n“Nemmeno la pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 820 CPCI per pronunciare il lodo è rilevante siccome, anche fatta astrazione del calcolo effettivo di questo termine, l’art. 821 CPCI impone alla parte che intende valersene una formale notifica dell’eccezione alle parti e agli arbitri”. Anche il diritto di essere sentito non sarebbe stato violato perché “dopo la rinuncia del suo patrocinatore (...) la convenuta poteva sostituirlo e poteva avanzare la critica corrispondente ancora nell’ambito della procedura”.\nPer la Pretore “il preteso difetto di arbitrabilità nel diritto italiano non regge, a prescindere dall’incondizionata sottomissione della convenuta nella procedura arbitrale, perché il contratto insorto fra l’istante e la convenuta, entrambe persone giuridiche, non può essere assimilato ad un rapporto lavorativo”. La “determinazione del danno in via equitativa nell’arbitrato secondo diritto (art. 42 CO) o il richiamo di fatti assolutamente non accertati dal lodo, la cui pertinenza dovrebbe sovrapporsi al giudizio da eseguire” non ledono i principi fondamentali del diritto. Inoltre “la pretesa mora dell’attrice doveva essere documentata nel procedimento arbitrale”.\nF. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ postulando, in ordine, l’assunzione delle “prove offerte all’udienza dell’11 maggio 1994 e meglio la perizia giuridica, il richiamo dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri, nonché l’audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore competente della Pretura di __________”. Nel merito l’appellante ha chiesto la reiezione dell’istanza.\nPer l’appellante, sebbene nel nostro Cantone la procedura tendente a far riconoscere sentenze o lodi arbitrali stranieri è quella destinata alla pronuncia di rigetti d’opposizione a precetti esecutivi, che conosce vincoli importanti in tema di prove (art. 387 CPC), per costante giurisprudenza le procedure di riconoscimento di sentenza emanata da un tribunale arbitrale straniero sono rette dal diritto federale, che non ammette simili vincoli in tema di prove, ma riconosce addirittura la possibilità di addurre nuove prove e nuovi fatti nella procedura di ricorso di diritto pubblico in materia di applicazione di Convenzioni internazionali.\nPer il resto l’appellante ribadisce le argomentazioni ed eccezioni già addotte in prima sede.\nG. Con osservazioni 10 gennaio 1995 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame contestandone partitamente le singole censure.\nL’appellata si è opposta alla domanda di assunzione di nuove prove.\nConsiderato\nin diritto:"}