{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- “nel merito, poi, la clausola compromissoria attribuiva agli arbitri il potere-dovere di decidere secondo diritto. Ciononostante il lodo di cui è qui chiesta l’esecuzione stabilisce e calcola il danno patito dalla __________ in via equitativa. Ciò che anche per la giurisprudenza italiana costituisce eccesso di potere in quanto quando gli arbitri, tenuti alle regole di diritto, si pronunciano secondo equità, violano i limiti segnati dal compromesso stesso”;\n- “gli arbitri di diritto devono pronunciarsi in conformità della legge, la quale detta norme vincolanti nella ricerca della comune intenzione voluta dalle parti nel contratto. Il lodo impugnato dichiara avvenuta la risoluzione dei contratti” sebbene dalle testimonianze agli atti “si deve dedurre che non esistevano direttive della __________ idonee, in caso di violazione, a determinare la risoluzione del contratto”;\n- “parte convenuta ha eccepito, e ciò risulta tanto documentalmente che dalle testimonianze in procedura, che la __________ era inadempiente al pagamento dei ratei bimestrali previsti dai contratti (doc. 6). Conseguentemente i convenuti potevano rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, a tenore dell’art. 1460 CCI. Il mancato pagamento dei ratei da parte della __________ autorizzava la sospensione dell’adempimento dei convenuti, ma altresì, costituiva risoluzione del contratto per fatto e colpa della __________, come previsto dai contratti”;\n- “a tenore dell’art. 387 CPC la procedura tramite cui è fatta valere la pretesa dell’istante conosce vincoli importanti in tema di prove. Tali vincoli, tuttavia non possono valere trattandosi di procedura di riconoscimento di sentenza o lodo straniero in virtù di convenzione internazionale, valendo al riguardo il diritto federale. Per il diritto federale addirittura è possibile addurre fatti e prove ancora davanti al Tribunale federale”.\nD. In replica l’istante ha argomentato che:\n- “in caso di concorso fra disposizioni della Convenzione di New York e disposizioni di un preesistente trattato multi- o bilaterale, il Tribunale federale ha ritenuto che si debbano applicare le disposizioni più favorevoli al riconoscimento: in concreto le disposizioni della Convenzione pongono per il riconoscimento minori esigenze formali rispetto alla Convenzione italo-svizzera del 1933”;\n- “l’art. 194 LDIP richiama espressamente la Convenzione di New York quale normativa applicabile al riconoscimento e all’esecuzione di lodi stranieri”;\n- nella misura in cui l’art. 5 della Convenzione italo-svizzera prevede che l’istante avrebbe dovuto produrre i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, che essa è esecutoria, “si pone in contrasto con le disposizioni della Convenzione di New York, che all’art. IV prevede unicamente l’obbligo di produrre copia autentica della sentenza e del compromesso arbitrale. Essendo le disposizioni della Convenzione più favorevoli al riconoscimento della sentenza, soltanto esse si applicano, mentre quelle più severe della Convenzione italo-svizzera restano di nessun rilievo”;\n- “l’onere di provare che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria incombe alla parte convenuta”;\n- la tesi dell’escussa secondo cui l’art. 825 CPCI prevede “l’obbligatorietà del deposito del lodo presso la cancelleria del luogo in cui è stato deliberato”, è errata;\n- “determinante non è l’esecutività del lodo nel paese in cui è stato reso, bensì soltanto la sua obbligatorietà per le parti. Ai sensi dell’art. III della Convenzione il lodo sarà riconosciuto “binding” da ciascun Stato contraente e ne sarà data esecuzione in conformità alla norma dello Stato ove il lodo andrà eseguito. L’obbligatorietà del lodo straniero reso in un arbitrato internazionale si dovrà accertare ai sensi della normativa processuale del luogo in cui il lodo è stato reso (...) a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 823 il lodo acquista efficacia giuridica vincolante per effetto dell’ultima sottoscrizione ed indipendentemente dall’omologazione pretorile”;\n- “l’eccezione sollevata da controparte avrebbe senso solo nel caso di lodo da eseguire in Italia. Infatti, lo stesso art. 825 2. comma CPCI, prescrive l’obbligo del deposito del lodo solo per quella “parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica”;\n- “la eccepita esorbitabile liquidazione delle spese e onorari effettuata dagli arbitri non è motivo di nullità del lodo ex art. 829 CPCI”;\n- “il lodo è stato emesso nei termini convenuti tra le parti. La controparte ignora inoltre che nell’arbitrato rituale, secondo il diritto processuale italiano, trovano applicazione i termini di sospensione feriale decorrenti dal 1/8 al 15/9 e, come tali, cumulabili nella determinazione del termine assegnato al collegio (Legge 7/10/1969 n. 742) (...) la proroga disposta dagli arbitri ex art. 820 CPCI compete agli stessi qualora debbano essere assunti dei mezzi di prova, come in effetti è avvenuto: tale proroga si aggiunge quindi a quella autorizzata dalle parti”;\n- “il Collegio, costituitosi in data 22.12.93, avendo a disposizione 90 giorni ai sensi della clausola arbitrale, altri tre mesi per effetto dell’estensione dei termini effettuata dalle parti, della sospensione dei termini feriali dal 1/8 al 15/9 e infine di ulteriori 90 giorni per fini istruttori in virtù della proroga ex art. 820 CPCI, ha pronunciato il lodo nel termine assegnato ossia entro il 7.1.1994”;"}