{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- “a tenore dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato qualora la costituzione del Tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è conforme alla convenzione delle parti, oppure, in mancanza di una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato”;\n- “il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro accettato l’incarico in data 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere in data 12 agosto 1993”;\n- ”per gli art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza arbitrale”;\n- “infatti a tenore dell’art. 820 CPCI, il termine di 3 mesi può essere prorogato “una sola volta e per non più di 90 giorni”. Il provvedimento di data 20 luglio 1993 con cui il collegio arbitrale prorogava di ulteriori 3 mesi il termine per la pronuncia del lodo, sino al 27 dicembre 1993, è da considerare nullo”;\n- “dal giudizio arbitrale risulta che il procuratore della __________ e dei signori __________ e __________ comunicò in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo. Ciononostante il Tribunale arbitrale procedeva all’assunzione delle prove e all’interrogatorio dei testi all’udienza del 10 settembre 1993, senza la presenza del difensore della convenuta. Indi comunicava soltanto al difensore rinunciatario copia integrale del verbale di udienza collegiale del 10.9.1993, “con espresso invito a rendere edotte del relativo contenuto i convenuti medesimi”, indi ancora fissando per il 18 ottobre 1993, la data per l’udienza conclusiva, dando comunicazione del differimento “ad entrambi i procuratori costituiti”. Poiché il procuratore costituito aveva rinunciato al proprio mandato, la __________ e i signori __________ e __________ non sono più stati convocati e quindi non hanno potuto far valere le proprie conclusioni”;\n- “la sentenza arbitrale impugnata realizza quindi le condizioni di cui all’art. V cpv. 1 lett. b della Convenzione di New York, secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, qualora la parte contro la quale è invocata la sentenza non sia stata in grado di far valere i suoi mezzi nella procedura di arbitrato”;\n- “a tenore della Convenzione di New York, art. V cpv. 1 lett. a, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno inoltre negati, qualora la convenzione contenente la clausola compromissoria non è valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta”;\n- “le parti hanno convenuto di adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la legge italiana”:\n- “a tenore dell’art. 806 CPCI, le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli art. 409 e 422 CPCI”;\n- “le procedure previste in particolare all’art. 409 sono quelle controversie in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione”;\n- “tale difetto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, può essere fatto valere in sede d’impugnazione, ancorché non sia stato dedotto nel giudizio arbitrale e comporta la nullità della sentenza medesima”;\n- nel caso di specie, le prestazioni oggetto dei contratti di consulenze e collaborazione di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite esclusivamente ed unicamente dai signori __________ e __________, mentre la società __________ aveva la sola funzione di intermediaria economica. E’ evidente senza dubbio alcuno che i contratti di cui ai doc. C, D e E regolamentavano rapporti determinati che si concretavano “in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Vero è infatti che oggetto del contratto è la creazione di collezioni uomo-donna, vendute dalla __________, che tuttavia godeva dell’apporto stilistico esclusivo dei signori __________ e __________, i quali presso la __________ “avrebbero creato” i disegni relativi alle collezioni succitate. Per il che, le clausole compromissorie delle convenzioni in questione sono nulle, secondo la citata legge italiana, in quanto sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”;\n- “quand’anche il lodo in discussione fosse per denegata ipotesi obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe comunque contraria all’ordine pubblico svizzero”;\n- “innanzitutto per i motivi formali già rilevati in precedenza che, se non trovassero applicazione per effetto della Convenzione di New York, costituirebbero grave violazione del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e di partecipare all’assunzione delle prove”;\n- “la domanda di causa della __________ raggiungeva in totale la bellezza di Lire 1’047’409’865. A fronte di tale domanda e della condanna di cui al lodo, ossia di versare a titolo di risarcimento danni l’importo di Lire 158’118’700, risulta davvero intollerabile per l’ordine giuridico svizzero accollare la soccombenza totale alla parte __________. In base ai principi vigenti nel nostro paese, chi chiede 1 miliardo di Lire, ma ne ottiene solo 150’000’000 è soccombente nella misura dell’85%”;"}