{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00021_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6986&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c3ad3d7a4c041a37a90b595b03272f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:35", "Checksum": "1a6fb67b6fcecc1ee54d3d4f8ba7b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1994.00021\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 agosto 1995/C/fc/bsn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 marzo 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________,\n|\ntendente ad ottenere il riconoscimento del lodo arbitrale pronunciato il 22 dicembre 1993 a __________ ed il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano con sentenza 14/15 dicembre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, è decretato il riconoscimento del lodo arbitrale emanato il 22 dicembre 1993 a __________ nella causa __________, ed è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________intimato dall’UE di Lugano per il pagamento della somma di Fr. 222’726.10 oltre interessi del 10% a far tempo dal 13 novembre 1993 su Fr. 136’615.40 e dal 22 dicembre 1993 su Fr. 86’110.70.\n2. La tassa di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 22 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 10 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 27 dicembre 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nA. Con PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 136’615.40 più interessi al 10 % dal 13.11.92. 2) Fr. 86’110.70 più interessi al 10 % dal 22.12.93”. Quale titolo di credito la procedente ha indicato: “1/2) Lodo arbitrale 22.12.1993 + tasse, spese, ripetibili (L’importo posto in esecuzione è di Lit. 257’783’236 pari a Fr. 222’726.10 al cambio 18.2.1994).\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa al PE, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sul lodo arbitrale del 22 dicembre 1993 (doc. B), emesso da un tribunale arbitrale con sede a __________, con il quale __________, __________ e __________ sono stati condannati in solido al pagamento di Lire 158’118’700 oltre agli interessi di legge dal 13 novembre 1992, di Lire 70’000’000 per le “spese di funzionamento del collegio arbitrale ed il compenso per gli arbitri ed il segretario” e di Lire 29’664’536 per le “spese, competenze ed onorari di difesa” avuti dalla procedente.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ si è opposta alla delibazione del lodo arbitrale e al rigetto dell’opposizione asseverando che:\n- “a tenore dell’art. VII della Convenzione di New York, le disposizioni della stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”;\n- “tra la Svizzera e l’Italia è perciò ancora in vigore la Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze”;\n- “l’art. 7 di tale Convenzione sottopone le sentenze arbitrali alle medesime condizioni di quelle poste al riconoscimento delle sentenze giudiziarie”;\n- “a tenore dell’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, la parte che invoca la decisione di cui chiede il riconoscimento dell’esecutività deve produrre una copia della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità e i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch’essa è esecutoria”;\n- “nel caso di specie l’istante produce unicamente un testo scritto certificato autentico da un notaio di __________\n- “ a tenore dell’art. 825 CPCI, il lodo arbitrale diviene sentenza soltanto dopo il deposito presso la Cancelleria della Pretura territorialmente competente e solo dopo il decreto del Pretore che dichiara il lodo esecutivo. Atti che qui non sono stati prodotti e che impediscono a questo Giudice di riconoscere come cresciuto in giudicato il lodo impugnato”;\n- “a questa conclusione si giunge anche interpretando rettamente la Convenzione di New York e meglio il suo art. III, secondo cui ciascuno stato contraente riconoscerà l’autorità di una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio dove la sentenza è invocata”;\n- “anche a tenore dell’art. V della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato se, in particolare, la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti”;\n- “il lodo in questione non sarebbe comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui all’art. 825 CPCI. Infatti, a tenore dell’art. 814 CPCI (...) “quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile, dal Presidente del Tribunale indicato nell’art. 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti. Nel presente caso, la convenuta e le altri parti alla sentenza arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e del segretario. A fronte di tale opposizione non vi è stato ricorso al tribunale competente. Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura, non sarebbe comunque esecutivo;"}